Prezzo precedente e annunci di riduzione: cosa dicono le FAQ MIMIT e come gestire i cartellini in negozio

19 agosto 2026

Portaprezzo in plexiglass su scaffale di negozio durante i saldi con cartellino prezzo precedente barrato e nuovo prezzo scontato

Immaginiamo una situazione molto comune. Un prodotto oggi costa 120 euro. Domani inizia una promozione con uno sconto del 50%. Sul cartellino possiamo barrare 120 euro e scrivere 60 euro?

Non necessariamente. Se nei 30 giorni precedenti quel prodotto è stato venduto anche solo per un breve periodo a 100 euro, è proprio questo dato che diventa rilevante per determinare il cosiddetto «prezzo precedente». È uno degli aspetti più importanti — e forse meno intuitivi — della disciplina italiana sugli annunci di riduzione di prezzo.

Le FAQ ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) forniscono indicazioni interpretative e applicative sull’articolo 17-bis del Codice del consumo. Per chi gestisce un negozio, una farmacia, una catena retail o numerosi punti vendita, la questione non è soltanto conoscere la regola: bisogna riuscire a tradurla correttamente nella comunicazione che il cliente vede davanti al prodotto.

Cos’è il prezzo precedente secondo il MIMITSconti progressivi: come si calcola il riferimentoCatene e GDO: volantino vs cartellino a scaffaleDalla normativa all’esposizione fisica in negozio

Un dettaglio particolarmente importante: secondo le FAQ MIMIT, anche il normale cartellino esposto in negozio con il prezzo precedente barrato e il nuovo prezzo scontato rientra tra i canali di comunicazione e informazione rivolti ai consumatori.


Cos’è il «prezzo precedente»?

Secondo il MIMIT, il prezzo precedente da utilizzare come riferimento per un annuncio di riduzione è il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti nel relativo canale di vendita o nel singolo punto vendita presso cui viene effettuato l’acquisto. Questo significa che il riferimento non è necessariamente l’ultimo prezzo esposto prima dell’inizio dei saldi.

Esempio pratico
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 100 euro
Prezzo applicato immediatamente prima della promozione: 120 euro
Sconto annunciato: 50%
Prezzo precedente da usare come riferimento: 100 euro
Prezzo dopo la riduzione del 50%: 50 euro
Perché conta il minimo, non l’ultimo prezzo
Se il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era 100 euro, è questo il prezzo precedente sul quale calcolare la riduzione del 50% — anche se l’ultimo prezzo di vendita era più alto. È sostanzialmente l’esempio utilizzato dallo stesso MIMIT nelle FAQ ufficiali.

E se il prezzo più basso è stato applicato per un solo giorno?

È una domanda tutt’altro che secondaria per chi programma diverse promozioni nello stesso mese. Le FAQ MIMIT chiariscono che anche un prezzo praticato per un periodo molto breve — nell’esempio ministeriale, anche un solo giorno — viene considerato ai fini della determinazione del prezzo precedente.

Prima di preparare i cartellini di una nuova campagna, quindi, non basta verificare quale prezzo fosse esposto il giorno precedente: occorre ricostruire correttamente il periodo di riferimento previsto dalla disciplina.


Sconti progressivi: da -10% a -20% e poi -30%

Durante i saldi è frequente aumentare progressivamente la percentuale di sconto. Il MIMIT affronta espressamente questa situazione: se le riduzioni progressive fanno parte della medesima campagna promozionale e si susseguono senza interruzioni temporali, il prezzo precedente rimane quello originario utilizzato all’inizio della campagna.

Se il prezzo precedente determinato all’inizio della campagna è 100 euro:
  • prima fase: -10% → riferimento 100 euro;
  • seconda fase: -20% → riferimento ancora 100 euro;
  • terza fase: -30% → riferimento ancora 100 euro.

Per il punto vendita questo significa che l’aggiornamento della comunicazione promozionale deve distinguere correttamente tra il prezzo precedente di riferimento e la percentuale di riduzione che cambia nel corso della campagna.


Catene e GDO: il volantino non sostituisce il cartellino a scaffale

Questo è probabilmente uno dei chiarimenti più rilevanti per chi gestisce più punti vendita. Nel caso di campagne collettive, le FAQ MIMIT prevedono che sul supporto generale della campagna — per esempio un volantino — possa essere indicato il solo prezzo finale già scontato oppure la sola percentuale di sconto, senza riportare il prezzo precedente di ogni singolo articolo.

Nel punto vendita, però, il prezzo precedente dei singoli beni interessati dall’annuncio deve essere indicato sulle rispettive etichette o sui cartellini a scaffale.

Per una catena questo introduce un’esigenza molto concreta: una campagna può essere pianificata centralmente, ma il prezzo precedente rilevante può dipendere dal prezzo effettivamente praticato nel singolo punto vendita. Le FAQ precisano che, nel caso degli affiliati di un network liberi di determinare i propri prezzi, il prezzo precedente da indicare è quello effettivamente praticato nel rispettivo negozio.


Non tutte le promozioni seguono la stessa regola

È importante evitare un’altra semplificazione: non ogni iniziativa commerciale che offre un vantaggio economico al cliente rientra automaticamente nella disciplina degli annunci di riduzione di prezzo. Le FAQ MIMIT riportano, a titolo esemplificativo, diverse tipologie che possono essere escluse dal perimetro dell’articolo 17-bis:

  • alcune promozioni collegate a programmi fedeltà;
  • offerte personali riservate a specifici consumatori;
  • promozioni condizionate come il 3x2;
  • alcuni sconti quantitativi;
  • buoni e voucher soggetti a determinate condizioni;
  • cashback;
  • determinate vendite abbinate;
  • prezzi di lancio di prodotti non venduti dal professionista nei 30 giorni precedenti.

Questo è uno dei motivi per cui, prima di applicare automaticamente la regola dei 30 giorni a qualsiasi promozione, è opportuno verificare in quale fattispecie rientri concretamente l’iniziativa.


È possibile mostrare anche un altro prezzo di riferimento?

Sì, ma con una condizione importante. Le FAQ MIMIT precisano che il venditore può riportare, oltre al prezzo precedente previsto dall’articolo 17-bis, anche altri prezzi di riferimento, purché siano presentati in modo chiaro, senza creare confusione e senza distogliere l’attenzione del consumatore dal prezzo precedente. Dal punto di vista dell’allestimento del negozio, quando nello stesso spazio vengono mostrati più valori, la gerarchia delle informazioni deve rimanere comprensibile.


Dalla normativa allo scaffale: il problema diventa operativo

Conoscere il prezzo da indicare è il primo passo. Il secondo è riuscire a mantenerlo correttamente associato al prodotto durante tutta la campagna. In un punto vendita con poche referenze l’aggiornamento può essere semplice. In una catena, in una farmacia o nella GDO, invece, una variazione promozionale può richiedere la sostituzione di numerosi cartellini in tempi molto brevi.

Un supporto adeguato dovrebbe permettere di:

  • sostituire rapidamente il cartellino quando cambia una promozione;
  • mantenere il prezzo chiaramente associato al prodotto corrispondente;
  • proteggere il cartellino da spostamenti accidentali;
  • mantenere leggibili tutte le informazioni presenti sulla scheda;
  • standardizzare, quando necessario, il formato utilizzato in più reparti o punti vendita.

Non esiste un unico portaprezzo adatto a qualsiasi situazione. Un cartellino posizionato sul bordo di uno scaffale metallico ha esigenze diverse da quello utilizzato su un banco, in una vetrina o su una struttura espositiva.


Il portaprezzo non rende conforme una promozione: rende più semplice gestirne l’informazione

È una distinzione importante. Nessun portaprezzo può rendere corretto un prezzo che è stato determinato in modo errato. La responsabilità della corretta determinazione e comunicazione del prezzo rimane in capo al venditore secondo la normativa applicabile. Il supporto fisico interviene in un’altra fase: quella dell’organizzazione della comunicazione nel punto vendita.

In Plastiks® realizziamo portaprezzi e supporti per la comunicazione sul punto vendita anche su misura. Quando un formato standard non è sufficiente, possiamo valutare dimensioni, sistema di fissaggio e configurazione sulla base dello scaffale o dell’allestimento del cliente. Per una catena con numerosi punti vendita, standardizzare il supporto può inoltre semplificare la preparazione e la sostituzione dei cartellini durante le campagne promozionali.


Prima di stampare i cartellini della prossima promozione

La domanda più utile non è soltanto: «Qual è lo sconto?»

«Qual è il prezzo precedente che devo utilizzare come riferimento per questa specifica promozione, in questo punto vendita?»

Una volta determinato correttamente questo dato, diventa molto più semplice organizzare la comunicazione sullo scaffale: prezzo precedente, nuovo prezzo, eventuale percentuale di riduzione e tutte le altre informazioni possono essere presentate in maniera ordinata e aggiornabile. Ed è precisamente in questo passaggio — dalla gestione del dato alla sua esposizione fisica davanti al prodotto — che un sistema di portaprezzi progettato correttamente può rendere più semplice il lavoro quotidiano del punto vendita.


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Fonte ufficiale consultata: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), «Annunci di riduzione di prezzo – Domande frequenti (FAQ)». Consulta le FAQ ufficiali del MIMIT. Data di consultazione: 19 agosto 2026.

Nota importante: questo articolo ha esclusivamente finalità informative e divulgative e non costituisce consulenza legale, fiscale o professionale né un’interpretazione vincolante della normativa. Le FAQ MIMIT possono essere oggetto di modifiche e aggiornamenti. Prima di applicare le indicazioni a una specifica campagna promozionale, è opportuno verificare la normativa vigente e, quando necessario, rivolgersi a un professionista qualificato.