Un cliente rigira una confezione di biscotti allo scaffale, cercando un’etichetta che gli dica se il contenuto è cambiato. Non la trova. Alla cassa chiede alla commessa se esiste un obbligo di segnalarlo: lei non lo sa con certezza. E in questo momento, a dirla tutta, non lo sa con certezza nemmeno il quadro normativo italiano.
Non è un modo di dire. È la sintesi più precisa di una situazione che, verificata su fonti ufficiali al 3 settembre 2026, presenta un testo di legge tecnicamente attivo che il Ministero competente indica di non applicare, mentre un secondo testo — pensato per sostituirlo — non risulta ancora pubblicato.
Nota metodologica: questo articolo distingue con precisione tra norma vigente, posizione interpretativa del MIMIT e progetto non ancora efficace. Le fonti primarie sono indicate e verificabili. Dove la ricostruzione si appoggia su fonti giornalistiche concordanti ma non su un link primario diretto, lo segnaliamo esplicitamente. Le informazioni sono aggiornate al 3 settembre 2026.
| ✓Cosa dice oggi il MIMIT sulla shrinkflation | ✓Cronologia verificata dell’art. 15-bis del Codice del consumo | ✓Cosa è certo e cosa non lo è ancora | ✓Indicazioni operative per il punto vendita |
Il punto fermo oggi: cosa dice il MIMIT
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una FAQ dedicata al riporzionamento dei prodotti confezionati, disponibile sul sito istituzionale. Il testo fa riferimento all’articolo 15-bis del Codice del consumo «nel testo vigente» come applicabile «a decorrere dal 1° luglio 2026».
Nella stessa FAQ, il MIMIT afferma che, nelle more dell’approvazione della nuova disposizione concordata con la Commissione UE, e anche al fine di prevenire contenziosi davanti ai giudici nazionali, «si ritiene che la disposizione di cui all’articolo 15-bis del codice del consumo non debba essere applicata».
Questa è, ad oggi, l’unica presa di posizione ufficiale e verificabile sull’applicabilità pratica della norma. È una posizione interpretativa del Ministero, non un atto che modifica il testo dell’articolo 15-bis, che nel Codice del consumo resta scritto così com’è.
Fonte: MIMIT, FAQ «Riporzionamento dei prodotti confezionati» — mimit.gov.it
Perché l’articolo 15-bis è diventato un caso particolare
La cronologia, ricostruita sui documenti ufficiali disponibili:
- 16 dicembre 2024 — il Parlamento approva la legge 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2024 (GU Serie Generale n. 295) ed entrata in vigore il 18 dicembre 2024. L’articolo 23 introduce l’art. 15-bis nel Codice del consumo: obbligo per i produttori di apporre in confezione una dicitura sulla riduzione di quantità, per sei mesi dall’immissione sul mercato del prodotto riporzionato.
- 7 ottobre 2024 — l’Italia notifica alla Commissione europea, tramite la procedura TRIS (direttiva UE 2015/1535), il progetto di norma tecnica corrispondente (notifica 2024/0560/IT).
- 12 dicembre 2024 — la Commissione europea emette un parere circostanziato (comunicazione TRIS/(2024)3325), rilevando che l’obbligo di etichetta a carico del solo produttore potrebbe costituire una misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di tutela del consumatore, suggerendo alternative meno gravose come un avviso nel punto vendita. Seguono osservazioni di Austria e Svezia e, il 26 marzo 2025, un parere circostanziato della Spagna.
- Termine di applicazione posticipato due volte: dapprima al 1° aprile 2025, poi al 1° ottobre 2025, con l’art. 13, comma 1-sexies, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15.
- Nello stesso periodo viene avviata, sulla medesima regola tecnica, la procedura d’infrazione n. 2025/4000.
| Fonte per la cronologia TRIS: Commissione europea — technical-regulation-information-system.ec.europa.eu |
| Fonte per la legge 193/2024: Gazzetta Ufficiale — gazzettaufficiale.it |
Su questo impianto esiste anche una posizione dello studio legale Osborne Clarke, che in un’analisi del 21 febbraio 2025 osserva come la norma sarebbe stata approvata dal Parlamento senza rispettare per intero il periodo di sospensione (standstill) attivato dal parere circostanziato della Commissione del 12 dicembre 2024. Secondo lo studio, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di violazione della procedura di notifica, questa circostanza potrebbe incidere sulla sua applicabilità davanti ai giudici nazionali, indipendentemente dalla posizione successiva del MIMIT. Si tratta di una valutazione di uno studio legale, non di una pronuncia giudiziaria: la riportiamo come tale.
Fonte: Osborne Clarke, «Shrinkflation: new rules and implications in Italy» (21 febbraio 2025) — osborneclarke.com
Il progetto notificato a Bruxelles
Secondo quanto riportato da più testate specializzate — non abbiamo reperito un collegamento diretto e stabile alla scheda TRIS della nuova notifica, e lo segnaliamo come limite di questa ricostruzione — il MIMIT avrebbe notificato il 15 aprile 2026 un nuovo schema di decreto legislativo, intitolato «Misure di contrasto alle prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati».
Secondo il progetto così descritto dalla stampa specializzata:
- l’obbligo di etichetta diretta in confezione a carico del produttore verrebbe sostituito da una comunicazione standardizzata trasmessa da produttori e distributori ai rivenditori;
- sarebbero i rivenditori, fisici e online, a rendere disponibile l’informazione a scaffale o in scheda prodotto;
- la durata dell’obbligo informativo scenderebbe da sei a tre mesi dall’immissione sul mercato del prodotto nella nuova quantità;
- resterebbe un’esclusione per i casi in cui la riduzione di quantità è accompagnata da una modifica della formulazione che migliora la resa o l’efficacia d’uso, mantenendo invariato il valore complessivo per chi acquista.
Il periodo di sospensione (standstill) TRIS di tre mesi aperto da questa notifica sarebbe terminato il 15 luglio 2026 senza osservazioni bloccanti da parte della Commissione, sempre secondo le stesse fonti giornalistiche. La fine dello standstill consente all’Italia di proseguire l’iter di adozione nazionale, ma non equivale di per sé all’adozione, all’emanazione o all’entrata in vigore del testo.
Cosa è già certo e cosa non lo è ancora
| Elemento | Stato |
| Art. 15-bis, testo originario (obbligo di etichetta al produttore) | Presente nel Codice del consumo. Il MIMIT ne indica la non applicazione, in via interpretativa. |
| Posizione del MIMIT (FAQ) | Documentata, ma dichiaratamente non vincolante nella sua stessa natura di FAQ interpretativa. |
| Nuovo schema di decreto (obbligo al rivenditore) | Riportato dalla stampa come notificato in sede TRIS il 15 aprile 2026. Scheda TRIS originale non verificata direttamente. |
| Fine dello standstill TRIS (15 luglio 2026) | Riportata da più fonti giornalistiche concordanti. Non equivale ad adozione o pubblicazione del testo. |
| Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un testo definitivo | Al momento della verifica (inizio settembre 2026), non risulta un decreto legislativo dedicato al riporzionamento tra i provvedimenti pubblicati. |
Se il progetto resterà così, cosa cambierebbe per il retail
In forma condizionale, perché il testo definitivo potrebbe ancora cambiare rispetto al progetto notificato:
- se il testo definitivo manterrà l’impostazione notificata, l’onere di rendere visibile l’informazione a scaffale passerebbe dal produttore al rivenditore;
- se sarà confermata la durata di tre mesi, i punti vendita dovrebbero gestire un ciclo di aggiornamento delle comunicazioni più frequente rispetto ai sei mesi previsti dall’attuale art. 15-bis;
- se sarà confermata l’esclusione per i prodotti riformulati, non tutte le riduzioni di quantità genererebbero comunque un obbligo informativo.
Nessuno di questi tre punti è oggi un obbligo esigibile per un punto vendita, in assenza di un testo pubblicato.
Come può organizzarsi un punto vendita senza anticipare obblighi inesistenti
Alcune indicazioni operative, distinte dal piano degli obblighi di legge:
Sul piano formale L’obbligo di etichetta previsto dall’art. 15-bis nella sua formulazione attuale ricade sul produttore, non sul punto vendita. Il rivenditore non ha oggi un obbligo diretto di segnalazione a scaffale legato a questa norma. | Sul piano interpretativo Secondo la FAQ del MIMIT questa stessa norma non dovrebbe essere applicata, in attesa del nuovo testo. La posizione è interpretativa e non modifica il testo dell’articolo. | Sul piano pratico Un punto vendita può valutare, in autonomia, l’opportunità di predisporre già oggi un sistema di comunicazione a scaffale facilmente aggiornabile. Si tratta di una scelta organizzativa, non di un adempimento richiesto. |
Prima di adottare policy interne o comunicazioni al pubblico su questo tema, è opportuno verificare l’eventuale pubblicazione di un testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, anche con il supporto di un consulente legale.
Il ruolo dei supporti fisici
Un supporto removibile — porta prezzi da banco, tasca magnetica, cartellonistica temporanea da scaffale — può facilitare l’inserimento, l’aggiornamento e la rimozione di comunicazioni informative quando queste si rendono necessarie. La conformità a un eventuale futuro obbligo dipenderà dal contenuto del testo definitivo e dalla corretta applicazione delle norme allora vigenti, non dal supporto fisico in sé.
Fonti ufficiali consultate
- MIMIT — FAQ «Riporzionamento dei prodotti confezionati»: mimit.gov.it
- Commissione europea — TRIS, notifica 2024/0560/IT: technical-regulation-information-system.ec.europa.eu
- Gazzetta Ufficiale — Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (24G00215): gazzettaufficiale.it
- Osborne Clarke — «Shrinkflation: new rules and implications in Italy» (21 febbraio 2025): osborneclarke.com
- Commissione europea — TRIS, database di ricerca: technical-regulation-information-system.ec.europa.eu
Fonti verificate il 3 settembre 2026. Non abbiamo reperito una scheda TRIS diretta per la notifica del 15 aprile 2026 né un testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale relativo al nuovo decreto: questi due punti restano segnalati come non verificati su fonte primaria, pur essendo riportati in modo concorde da più testate specializzate.
Domande frequenti sulla shrinkflation e gli obblighi in negozio
Le risposte alle domande più comuni sullo stato della normativa al 3 settembre 2026.
Disclaimer: le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità informativa e di orientamento operativo. Non costituiscono parere legale né consulenza normativa vincolante. Il quadro descritto è in evoluzione: prima di adottare decisioni operative, verificare l’eventuale pubblicazione di un testo definitivo sulle fonti ufficiali indicate, se necessario con il supporto di un consulente legale. Informazioni aggiornate al 3 settembre 2026.
Articoli correlati
- Saldi e sconti in negozio: quale prezzo deve comparire sul cartellino?
- PPWR 2026: il tuo portaprezzo è davvero soggetto al regolamento?
- Cartellini prezzi in negozio: cosa dice la legge e come evitare sanzioni
- Porta etichette adesivi in PETG: come funzionano e quando usarli
