
Dal 4 luglio 2026 sono ufficialmente in corso i saldi estivi in quasi tutto il territorio italiano. Per milioni di consumatori rappresentano un’opportunità di acquisto. Per migliaia di commercianti, invece, sono anche un periodo di maggiore attenzione da parte delle autorità di controllo.
Guardia di Finanza, Polizia Locale e Camere di Commercio intensificano i controlli proprio nelle prime due settimane dei saldi, quando il rischio di irregolarità sui cartellini è statisticamente più alto. Le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/1998, art. 22, commi 3, 6 e 7 vanno da 516 a 3.098 euro per ogni violazione accertata.
Questa guida illustra gli obblighi in vigore, gli errori più frequenti e le soluzioni pratiche per esporre prezzi e sconti in modo corretto durante i saldi estivi 2026.
| ✓Guida aggiornata luglio 2026 | ✓Fonte: Confcommercio e normativa vigente | ✓Checklist pratica inclusa | ✓Soluzioni operative per il punto vendita |
Cosa prevede la normativa: il quadro aggiornato al 2026
Il riferimento normativo principale sui saldi è il D. Lgs. 114/1998 (cosiddetto Decreto Bersani), che all’articolo 15 definisce le vendite di fine stagione come vendite di prodotti suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro il periodo stagionale.
A questo si affianca il D. Lgs. 26/2023, che ha recepito in Italia la Direttiva europea Omnibus (2019/2161) inserendo nel Codice del Consumo il nuovo art. 17-bis sugli annunci di riduzione di prezzo. Come ricorda Confcommercio nell’aggiornamento del 6 luglio 2026, ogni esercente ha tre obblighi precisi:
Prezzo normale di vendita Il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi. Non il prezzo di listino teorico. | Percentuale di sconto Indicata chiaramente sul cartellino, coerente con la comunicazione in vetrina e nelle locandine. | Prezzo finale scontato Il prezzo effettivo che verrà applicato in cassa. Deve coincidere esattamente con quanto battuto al momento del pagamento. |
La regola dei 30 giorni: cos’è e perché cambia tutto
La modifica più significativa introdotta dal D. Lgs. 26/2023 riguarda la definizione di “prezzo precedente”. Prima era sufficiente indicare il prezzo di listino. Oggi la legge stabilisce che il prezzo di riferimento deve essere il prezzo più basso effettivamente applicato nei 30 giorni precedenti l’inizio della promozione o del saldo.
Non è più possibile aumentare artificialmente il prezzo nei giorni prima dei saldi per poi applicare uno sconto nominalmente alto ma di fatto inesistente. Ci sono però alcune situazioni particolari:
- Prodotti sul mercato da meno di 30 giorni: il prezzo precedente è quello applicato nel periodo effettivamente trascorso, con indicazione esplicita di tale arco temporale sul cartellino.
- Sconti progressivi durante i saldi: se lo sconto viene aumentato nel corso della stessa campagna, il prezzo di riferimento resta quello precedente alla prima riduzione. Non si può aggiornare il prezzo barrato durante i saldi.
- Regioni con vendite promozionali libere (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Umbria): il prezzo precedente da considerare è quello dell’eventuale campagna promozionale precedente ai saldi.
I 5 errori più frequenti sui cartellini durante i saldi
Sulla base delle violazioni più comunemente contestate (fonte: Confcommercio — Guida ai saldi, normativa vigente), questi sono gli errori che espongono i negozi a sanzione:
1 — Cartellino incompleto Manca uno dei tre elementi obbligatori: prezzo originale, percentuale di sconto o prezzo finale scontato. Anche un solo elemento assente costituisce violazione sanzionabile. | 2 — Prezzo di riferimento gonfiato Il prezzo “barrato” non corrisponde al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti i saldi, come richiesto dal D. Lgs. 26/2023. Una delle violazioni più controllate nel 2026. |
3 — Mancata separazione della merce I prodotti in saldo non sono fisicamente separati da quelli a prezzo pieno, né distinti con segnaletica adeguata. La normativa lo richiede esplicitamente: in assenza di spazio, la vendita ordinaria va sospesa. | 4 — Indicazioni poco visibili Cartellini sbiaditi, troppo piccoli o posizionati male rispetto al prodotto. La norma richiede che le informazioni siano chiaramente leggibili e non equivocabili. Valgono anche per la vetrina, visibile dall’esterno. |
5 — Pubblicità ingannevole Comunicazioni tipo “fino al 70% di sconto” quando quella percentuale si applica a pochi articoli. Se si cita una percentuale o un prezzo in modo generico, deve riguardare la generalità degli articoli esposti in quella categoria. | Le sanzioni previste Da 516 a 3.098 euro per ogni violazione ai sensi del D. Lgs. 114/1998, art. 22, commi 3, 6 e 7. Pagamento immediato: 1.032 euro. In caso di recidiva è possibile la sospensione dell’attività fino a 20 giorni. |
La separazione fisica della merce: obbligo spesso sottovalutato
Uno degli errori più frequenti nei negozi durante i saldi è la mancata separazione tra merce in saldo e merce a prezzo pieno. La normativa vigente prevede che i prodotti scontati siano esposti in modo inequivocabilmente distinto e separato rispetto a quelli venduti a prezzo ordinario. Se gli spazi del punto vendita non consentono la separazione fisica, la vendita ordinaria deve essere sospesa per il periodo dei saldi.
Questo obbligo riguarda scaffali, vetrine e aree promozionali. Una comunicazione visiva chiara — con segnaletica ben posizionata e leggibile — non è solo una buona prassi: è un requisito normativo.
Checklist pratica per i saldi estivi 2026
Prima di aprire il negozio ogni mattina durante il periodo dei saldi, verifica questi punti:
- ✓ Ogni articolo in saldo ha un cartellino con prezzo originale, percentuale di sconto e prezzo finale scontato
- ✓ Il prezzo originale corrisponde al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti i saldi
- ✓ La merce in saldo è fisicamente separata (o distinta con segnaletica chiara) da quella a prezzo pieno
- ✓ La segnaletica in vetrina e in negozio è leggibile, aggiornata e non equivocabile
- ✓ Le comunicazioni promozionali (vetrina, locandine) sono coerenti con quanto realmente esposto
- ✓ I cartellini non sono sbiaditi, danneggiati o caduti
- ✓ Il POS è attivo e funzionante (obbligo di accettare pagamenti elettronici)
- ✓ In caso di sconti progressivi, il prezzo di riferimento è rimasto invariato rispetto alla prima riduzione
Soluzioni pratiche per aggiornare velocemente l’esposizione
Durante i saldi la situazione in negozio cambia rapidamente: nuovi prodotti entrano in promozione, le percentuali di sconto vengono aggiornate, la merce si sposta. Gestire tutto questo con cartellini scritti a mano o etichette improvvisate espone non solo a sanzioni, ma anche a una comunicazione visiva poco professionale.
Profili porta prezzi da scaffale Si applicano sul bordo del ripiano e permettono di inserire e sostituire i cartellini in pochi secondi. Il cartellino rimane fisso, protetto e sempre leggibile. Ideali per GDO, abbigliamento, ferramenta. | Tasche magnetiche e porta cartelli Si applicano su scaffali metallici senza forature. Permettono di aggiornare la comunicazione promozionale rapidamente in caso di variazione dello sconto. Facili da spostare in caso di riorganizzazione del layout. |
Porta prezzi da banco in PETG o PVC Soluzioni rigide e trasparenti per banchi, casse e vetrine. Proteggono il cartellino da umidità e luce diretta che sbiadisce l’inchiostro. Eleganti e stabili per farmacie, profumerie e negozi specializzati. | Segnaletica per corsie promozionali Separatori e divisori visivi che distinguono chiaramente la merce in saldo da quella a prezzo pieno. Rispettano l’obbligo normativo di separazione e migliorano l’esperienza d’acquisto del cliente. |
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Domande frequenti sui saldi estivi 2026
Le risposte agli obblighi più comuni su cartellini, prezzi e controlli
Quando sono iniziati i saldi estivi 2026?
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Cosa deve essere indicato obbligatoriamente sul cartellino durante i saldi?
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Cos’è la regola dei 30 giorni e come funziona concretamente?
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La merce in saldo deve essere separata fisicamente da quella a prezzo pieno?
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Quali sono le sanzioni per chi non rispetta le regole?
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Chi effettua i controlli durante i saldi?
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Se durante i saldi aumento lo sconto, devo aggiornare il prezzo barrato sul cartellino?
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Conclusione
I saldi estivi 2026 sono in corso e i controlli sono attivi. La normativa è chiara: ogni articolo in promozione deve avere un cartellino completo, la merce scontata deve essere separata da quella a prezzo pieno, e il prezzo di riferimento deve rispettare la regola dei 30 giorni introdotta dal D. Lgs. 26/2023.
Rispettare questi obblighi non richiede investimenti significativi. Richiede organizzazione, attenzione e strumenti adeguati per gestire l’esposizione in modo professionale anche nelle settimane più intense dell’anno. Per tenersi aggiornati sulle normative regionali e sulle eventuali modifiche durante la stagione, si consiglia di consultare periodicamente il sito ufficiale di Confcommercio e le sedi territoriali di competenza.
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Fonti
- Confcommercio — Saldi estivi 2026 (aggiornamento 6 luglio 2026)
- Confcommercio — Guida ai saldi: normativa e sanzioni
- Gazzetta Ufficiale — D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
- AGCM — Il Codice del Consumo (art. 17-bis, D. Lgs. 26/2023)
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Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno esclusivamente finalità informative e divulgative. Non costituiscono in alcun modo consulenza legale, fiscale o professionale. La normativa sui saldi e sull’esposizione dei prezzi può subire modifiche nel tempo e può variare a livello regionale. Prima di assumere decisioni operative è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato o consultare direttamente le fonti ufficiali. L’autore e il sito declinano ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni qui riportate.
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